S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE
"ACCADEMIA DEI SAPORI E COLORI DEL DELTA DEL PO"
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E' costituita un'associazione culturale denominata: "ACCADEMIA DEI SAPORI E COLORI DEL DELTA DEL PO".
ARTICOLO 2
SEDE
La sede legale e operativa è sita in Porto Viro (RO).
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre unità locali operative, ed eventualmente annullarle, nonchè di trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune.
ARTICOLO 3
DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.
ARTICOLO 4
OGGETTO
Accademia dei sapori del Delta è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica e apartitica che ha per oggetto sociale:
la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici e tradizionali legati al Delta del Po;
la valorizzazione e promozione dell'ospitalità turistica legata alle offerte enogastronomiche e culturali che si richiamano a valori e risorse territoriali;
la difesa della naturalità nella produzione agroalimentare del territorio:
la corretta informazione al consumatore della valenza dei prodotti agroalimentari e dell'offerta enogastronomica del territorio:
la tutela dell'ambiente quale risorsa irrinunciabile e indispensabile alla tutela dei prodotti tipici e alle tradizioni legate a questo territorio.
Lo scopo associativo può essere raggiunto attraverso:
1. attività di comunicazione e informazione
2. attività didattica rivolta al pubblico o agli addetti ai lavori
3. attività editoriale e pubblicistica
4. istituzione di borse di studio
5. collaborazione con il mondo della scuola e dell'Università
6. interscambio culturale e promozionale dell'amicizia con i veneti ed i polesani nel mondo:
7. organizzazione di eventi per la divulgazione dei prodotti, dei sapori e della tradizione enogastronomica del Delta del Po.
ARTICOLO 5
SOCI
L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e assimilati, nonchè consorzi, organizzazioni di categoria, associazioni di produttori e consumatori, che ne condividono lo spirito e gli obiettivi, ne accettano lo statuto, il regolamento e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto.
Tutti i soci, siano essi fondatori o ordinari, hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, entro il 31 Marzo di ogni anno.
Il valore della quota associativa verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il mese di Dicembre di ogni anno. In caso di mancata deliberazione la quota si intenderà quella ultima deliberata.
Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente.
Il comitato direttivo potrà disporre il rimborso ai soci di spese che avessero sostenuto per l'associazione in esecuzione di delibere del comitato medesimo.
Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
Sono soci Onorari: alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, o che abbiano reso segnalati servigi per l'associazione. Non sono tenuti al versamento della quota annuale. Sono soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.
Sono Soci Ordinari gli altri.
Tutti i soci risultano nell'elenco generale dei Soci.
ARTICOLO 6
AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI
L'ammissione dei soci può avvenire attraverso la presentazione di domanda di ammissione, inviata mediante lettera, fax, o posta elettronica, che comprenda tutte le notizie necessarie a valutare il rispetto, da parte del candidato, dei requisiti indicati all'articolo 5. La domanda deve essere corredata dai nomi e dalla sottoscrizione di almeno due soci dell'Associazione presentatori.
Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissibilità del nuovo socio assumendo tutte le informazioni utili affinchè sia garantito il rispetto dei requisiti richiesti, nel rispetto della normativa vigente per la tutela della privacy.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare un nuovo socio mediante comunicazione scritta e riservata ma senza essere tenuto a darne motivazione. In tal caso il Consiglio direttivo è tenuto alla completa riservatezza dentro e fuori l'Associazione.
La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire per:
recesso dello stesso manifestato al Consiglio Direttivo per lettera, fax o posta elettronica che avrà effetto alla data di scadenza dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
Mancato pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla scadenza della stessa.
Espulsione da parte del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su invito dei Probiviri, motivata da mancato rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione e dei requisiti indicati all'articolo 5.
In tal caso l'espulsione sarà notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il socio avrà 15 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni in opposizione al provvedimento adottato a suo carico, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al Collegio dei Probiviri ovvero allo stesso Consiglio Direttivo. La successiva decisione assunta dall'organo giudicante sarà inappellabile.
Il socio recedente o escluso non avrà diritto al rimborso delle quote versate.
ARTICOLO 7
ORGANI ASSOCIATIVI
Gli organi sociali sono:
l'Assemblea dei soci
il Presidente
il Consiglio direttivo
il Segretario
il Tesoriere
il Collegio dei Revisori dei Conti
il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 8
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque il luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente incaricato a tale scopo.
L'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori. Nelle assemblee con funzione elettiva in ordine alle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
ll Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà dirigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità e ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido, non più di un associato che sia impedito alla partecipazione della stessa.
ARTICOLO 10
ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza della assemblea straordinaria.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:
la nomina del Consiglio direttivo
la nomina del Collegio dei Revisori dei conti
la nomina del Collegio dei Probiviri
determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo:
stabilire eventuali emolumenti per gli amministratori investiti di particolari incarichi.
ARTICOLO 11
VALIDITA' ASSEMBLEARE
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare per delega da altro socio. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
ARTICOLO 12
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione-
ARTICOLO 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 8 (otto) membri eletti, dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e ogni altro incarico ritenuto utile al perseguimento dello scopo sociale. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre associazioni aventi il medesimo scopo sociale o in conflitto con gli interessi e gli scopi dell'associazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o da un consigliere appositamente incaricato.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia del verbale delle deliberazioni deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 14
DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante i corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine alla votazione conseguita nella precedente assemblea elettiva.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utili ove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
ARTICOLO 15
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO 16
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
Deliberare sulle domanda di ammissione dei soci;
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Al fine del raggiungimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo potrà:
avvalersi della collaborazione di tecnici di riconosciuta professionalità, personalità della cultura e del mondo scientifico, dell'informazione e della comunicazione:
affidare ai soci incarichi operativi per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
nominare eventuali commissioni di lavoro;
nominare la Commissione tecnico-scientifica e stabilirne la composizione, le modalità di riunione e deliberazione;
nominare commissioni di controllo per la verifica delle modalità operative e la valutazione dei risultati da conseguire;
predisporre un disciplinare dell'Associazione, contenente regole di funzionamento, qualità dei soci, obblighi di comportamento ed altro da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Agli amministratori aspetta il rimborso delle spese tutte sostenute per l'esercizio del loro incarico.
ARTICOLO 17
IL PRESIDENTE
Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento, detiene la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio in ogni stato e grado con facoltà di nominare avvocati.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria, l'Assemblea straordinaria e il Consiglio direttivo.
ARTICOLO 18
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
ARTICOLO 19
IL SEGRETARIO
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e insieme al tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 20
IL CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Consiglio dei Revisori dei Conti può essere costituito dall'assemblea e, in tal caso, è composto da tre membri eletti dall'assemblea stessa che durano in carica tre anni.
ARTICOLO 21
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'assemblea e, in tal caso, è composto da tre membri eletti dall'assemblea stessa che durano in carica tre anni.
Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
E' suo compito dirimere le eventuali controversie tra l'associazione e i soci e il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 22
IL RENDICONTO
Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
ARTICOLO 23
ESERCIZIO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 24
PATRIMONIO
I mezzi finanziari della associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di Enti e associazioni,da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
ARTICOLO 25
CONTROVERSIE
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 26
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata dal almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua le medesime finalità sociali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
ARTICOLO 27
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia e alle norme previste dal Codice Civile.
ARTICOLO 28
NORMA TRANSITORIA
In deroga a quanto regolato dal presente statuto il primo consiglio direttivo nominato in sede di costituzione dell'associazione durerà in carica sino al 31 Dicembre 2013 ed altrettanto dureranno le cariche in tale sede attribuite, salvo dimissioni o revoca.